Lunedì, 25 gennaio 2021

DEROGA DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI

DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI DI MATERIALE VEGETALE

I L  S I N D A C O

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 8/R del 20.09.2011, la L.R. 15/2018 in attuazione della L. 353/2000 in materia di incendi boschivi, la Direttiva Europea 2008/98/CE; la Direttiva Europea 2000/29/CE e il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
VISTE le indicazioni sull’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e silvocolturali, in base a cui è vietato l’abbruciamento su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, con limitazioni fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti, e che è concesso l'abbruciamento (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
VISTE le direttive della Regione Piemonte in data 18.02.2020 e ritenuto utile e necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

ORDINA

per i motivi citati in premessa, LA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell’anno successivo), nei seguenti periodi:

- Dal giorno 1 FEBBRAIO 2021 al giorno 14 FEBBRAIO 2021;
- Dal giorno 1 MARZO 2021 al giorno 14 MARZO 2021;
 
In detti periodi è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, sul luogo di produzione, e deve essere garantita la vigilanza costante e fino al termine dell’estinzione completa del fuoco.
La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri. La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo, e svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, e dalle 7:00 alle 10:00, oppure tra le 15:00 e le 18:00. Dovessero crearsi durante la combustione situazioni che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento, l’abbruciamento di residui della pulizia di noccioleti o altre colture deve essere effettuato con le medesime prescrizioni succitate, e in adiacenza ai boschi osservare la distanza si 100 metri.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
L’inosservanza della presente, comporta una sanzione amministrativa da 25,00 € a € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., oblazionabile in € 50,00.
Ai sensi della L. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Il Personale di Polizia Municipale è incaricato di far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 25.01.2021                                                                                   
Il Sindaco
F.TO Anselmo Levo

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