Domenica, 3 maggio 2020

FASE 2 - DPCM 26 APRILE 2020

nuovo modulo autocertificazione 4 maggio

FONTE: QUESTURA DI ALESSANDRIA

- SPOSTAMENTI IN REGIONE, PROVINCIA E COMUNE

Importante è sapere che, nei casi in cui è possibile spostarsi, NON CI SONO PIU’ I LIMITI DI DOVER RESTARE NEL PROPRIO COMUNE. DAL 4 MAGGIO IL LIMITE DIVENTA LA REGIONE, per cui, ad esempio, potrò andare a fare la spesa in un Comune vicino o anche più in là, ovviamente senza… esagerare! E’ chiaro che non posso dire che sto andando a fare la spesa o a correre se mi controllano di domenica a 100 km da casa e magari in zona turistica! In questi casi, si rischia fortemente la sanzione!

Nella stessa Regione, o Provincia o Comune, insomma dalla propria abitazione sono consentiti gli spostamenti per lavoro, necessità o salute (vedere anche la lettera f) sull'attività motoria e sportiva).

1) "Per lavoro" è tutto ciò che ricade nella nostra attività, compreso il percorso da casa all'ufficio (o negozio, o studio, o cantiere, ecc.) sia con mezzi privati che pubblici.

2) "Per salute" si intende la propria, non quella di altri (che casomai per noi diventa uno stato di necessità) e riguarda anche visite mediche, dentistiche, psicologiche, analisi, ritiro ricette, ecc.

3) "Per necessità" si intende un bisogno che abbiamo e che non può essere risolto se non con lo spostamento. Praticamente è tutto quello, diverso dai motivi di lavoro o di salute, che non possiamo fare a meno di fare (fuori da casa nostra). Quindi, cose collegate al lavoro (ad esempio, per andare a lavorare ho bisogno di riparare l'auto), connesse alla salute nostra (per andare dal medico specialistico lontano devo fare benzina) o di parenti (ad esempio, accompagno mio figlio minore dal pediatra) o di animali domestici (porto il cane a fare i bisogni o dal veterinario), ma anche comprare una ricarica del telefono può essere “necessità” (se non posso farla da casa), così come prelevare al bancomat se rimango senza soldi. L'esempio più facile e che ci serve per capire quando c'è la necessità è proprio fare la spesa alimentare... altrimenti moriremmo di fame! A PROPOSITO DELLA SPESA, IN PIEMONTE, lo prevede il Decreto 50 di oggi 2 maggio, SI PUO' ENTRARE NEI NEGOZI APERTI SOLO UNA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE, salvo che non ci siano motivi di assistenza (es. disabilità, inalidità, minori se si comprano vestiti per bambini. Insomma, in Piemonte AL SUPERMERCATO DOVREMO ANDARE DA SOLI! Anche comprare medicine, il giornale, le sigarette, il computer, materiale di ferramenta rientra nelle ‘necessità’, così come far riparare l'auto, cambiare le gomme invernali o fare il tagliando. LA NOVITA' E' CHE DAL 4 MAGGIO ANCHE INCONTRARE CONGIUNTI (nella stessa Regione, attenzione!) E' PERMESSO perché è considerata una necessità. Chi sono i CONGIUNTI? Sono FIGLI, MOGLIE O MARITO, PADRE, MADRE, NONNI, FRATELLI, ZII, NIPOTI, CUGINI, CUGINI DEI CUGINI, SUOCERI, COGNATI, NUORE PIU' PARTNER CONVIVENTI, PARTNER DELLE UNIONI CIVILI (anche dello stesso sesso), FIDANZATI E AFFETTI STABILI. Insomma, se abbiamo una relazione stabile, anche con persona dello stesso sesso, siamo "congiunti". Tuttavia, facciamo prima a dire chi NON è congiunto: gli AMICI in generale (per quelli proprio fraterni si può parlare di congiunti), a meno che non si convive. Detto questo, andare ad incontrare i congiunti è un caso di VALIDO SPOSTAMENTO DI PADRE, MADRE E FIGLI ASSIEME; attenzione, però: anche andando dai "congiunti" ci sono limiti da rispettare: non ci deve essere assembramento, si deve restare ad un metro l'uno dall'altro e bisogna indossare la mascherina. Ripetiamo, non stiamo parlando di casa nostra (a meno che un "congiunto" non venga a trovare noi) ma di chi andiamo ad incontrare, per questo dobbiamo stare attenti. Capirete che, mantenendo un metro e indossando mascherine, la cena con i congiunti diventa quasi impossibile; peggio ancora se pensiamo a feste con parenti! Infine, NON SONO POSSIBILI, come si può capire , FESTE O CENE CON AMICI.

 

Da quello che abbiamo scritto mancano le SECONDE CASE: non c'è un vero e proprio divieto ad andarvi, se sono ubicate nella stessa Regione; tuttavia, per andarvi dobbiamo avere uno dei tre motivi elencati, soprattutto una necessità che non si può rimandare. Insomma, andarci solo per passare il weekend o solo per vedere se 'è tutto a posto' ancora non è possibile! IN PIEMONTE, il Decreto 50 di oggi 2 maggio prevede la POSSIBILITA' DI ANDARE, UNA SOLA PERSONA, NELLE 'SECONDE CASE' DELLA REGIONE, RITORNANDO IN GIORNATA, SOLO PER SVOLGERE LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI NECESSARIE PER LA SICUREZZA E CONSERVAZIONE DELLA CASA, OPPURE PER SCADENZA DI LOCAZIONE E AFFITTO. Fuori dalla Regione, poi, potremo andare nella seconda casa solo nei casi di 'assoluta urgenza', cioè per rimediare a situazioni improvvise come crolli, rotture di impianti, effrazioni.

Infine, parliamo degli ORTI (non aziende agricole, che operano regolarmente). E’ sempre necessario un valido motivo, in questo caso “per necessità”: la necessità è di ANDARE PER EVITARE DI PERDERE PRODOTTI ALIMENTARI che possiamo utilizzare al posto della spesa per le esigenze della famiglia.

 

- SPOSTAMENTI FUORI REGIONE

Spostarsi da una Regione ad un'altra è più complicato rispetto a spostarsi all'interno della stessa Regione: nel secondo caso si parte da "è consentito", nel primo caso si parte da "è vietato". Detto che, in generale, è vietato spostarsi dalla Regione dove attualmente ci troviamo, è invece permesso andare in una Regione diversa per questi comprovati motivi:

1) "per lavoro", e sono gli stessi motivi validi all'interno della Regione (vedi sopra);

2) "per salute", e anche qui sono gli stessi motivi validi all'interno della Regione (vedi sopra);

3) "per assoluta urgenza", intendendosi qualcosa che dobbiamo per forza fare in un'altra Regione, e subito, altrimenti ne avremmo un danno irreparabile. Attenzione: non bastano i casi "per necessità" di cui abbiamo parlato prima. Ad esempio, se devo portare il mio cane dal veterinario, debbo andare da un professionista della Regione dove mi trovo, a meno che tra i veterinari della mia Regione nessuno sappia curare la malattia del mio animale domestico e, ovviamente, la malattia debba essere curata con "assoluta urgenza". Rientrano, in questi casi, gli spostamenti verso le SECONDE CASE fuori Regione: SE NON C'E' MOTIVO DI LAVORO, DI SALUTE O DI ASSOLUTA URGENZA NON SI PUO' ANDARE. Quindi, non possiamo andare solo per 'verificare se è tutto a posto, se c'è luce, se il frigo funziona, se i fiori sono sbocciati', ecc. Attenzione, poi, che anche in caso di allarme antintrusione, ad esempio, non c'è l'assoluta urgenza di recarsi perché si può chiamare il 112 n.u.e., così come se ci avvisano che per forte vento sbattono le finestre, sempre per esempio, non c'è assoluta urgenza di andare se in zona abbiamo un custode o un parente che ha le chiavi di casa. Insomma, c’è l’assoluta urgenza in caso (ovviamente) di effrazione, crolli, allagamenti, rotture di impianti elettrici, di tubature, e simili, cioè quando la nostra presenza sul posto diventa indispensabile.

4) "per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza", e sono quei casi che ci permettono, a noi che eravamo 'fuori da casa nostra' (cioè in altra Regione) e che non potevamo tornarvi, di poterlo fare dal 4 maggio. Qui pensiamo a persone che erano ospitate da parenti lontani quando è scoppiata l'emergenza, a chi era al lavoro ed è rimasto bloccato, agli studenti nei collegi, ecc. Una volta che si è rientrati, si potrà nuovamente uscire dalla propria Regione seguendo la regola generale: per salute, per lavoro o per 'assoluta urgenza'.

Infine, l'ALLEGATO 4 del DPCM contiene le REGOLE IGIENICHE CHE DOBBIAMO SEGUIRE, SOPRATTUTTO FUORI DA CASA PROPRIA: LAVARSI SPESSO LE MANI, RISPETTARE DISTANZA DI UN METRO, EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO, NON BERE DOVE HANNO BEVUTO ALTRI, NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI, DISINFETTARE LE SUPERFICI, NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI SENZA LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO.

Rispetto a prima, chi ha oltre 37.5° di febbre e (sostanzialmente) tosse non è solo invitato, ma DEVE rimanere a casa e limitare i contatti sociali, contattando il medico curante; il Piemonte è più restrittivo, perché prevede l'obbligo anche senza febbre, cioè solo con i sintomi del Coronavirus (tosse, diarrea, difficoltà respiratorie, perdita dell'olfatto). Chi è positivo o in quarantena non può muoversi dalla propria abitazione, salvo se gli viene "ordinato" dall'Autorità sanitaria. Rientrano in questi casi coloro che possono recarsi ad effettuare il tampone in modalità "drive", cioè restando in auto.

Riafferma il PRINCIPIO di carattere GENERALE e PRIMARIO: SONO VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI di persone, dovunque, quindi anche in casa propria. Ovviamente non significa che con chi viviamo non possiamo 'stare insieme', ma anche in casa dobbiamo cercare di evitare di stare 'tutti vicini', soprattutto se siamo in tanti. Proprio per evitare assembramenti, il Sindaco può chiudere aree - non si fa differenza tra aree pubbliche o private (es. condominiali) - dove solo con la chiusura si possono, appunto, evitare assembramenti.

E' ora POSSIBILE l'accesso a PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI, purché non ci sia assembramento di persone e ci si tenga a distanza di un metro l'uno dall'altro. Il Sindaco, però, può chiuderli se non c'è altro modo di evitare assembramenti (per Alessandria, dovrebbe continuare la chiusura della Cittadella). Attenzione: CONTINUANO AD ESSERE CHIUSE LE AREE GIOCHI PER BAMBINI.

Conferma che ALL'APERTO non si può 'giocare' (attività ludiche) o 'fare ricreazione' (attività ricreative). SI PUO', invece, FARE ATTIVITA' SPORTIVA (corsa, ginnastica) o MOTORIA (camminare), però DA SOLI a meno che non si sia conviventi e rispettando DUE METRI di distanza dagli altri se facciamo attività sportiva, UN METRO se camminiamo. I MINORI e le persone non completamente autosufficienti possono fare attività sportiva o motoria ACCOMPAGNATI. Quindi, in pratica, SI PUO’ ANDARE A CORRERE O CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI, purché si rispetti la distanza di due metri da terze persone. Si può andare a correre o camminare tutta la famiglia assieme? La regola che abbiamo visto dice che l’attività sportiva o motoria può essere svolta con i conviventi ma che nel caso di figli minori un solo 'accompagnatore' può correre con loro. Quindi, la cosa migliore è che uno dei due genitori abbia i figli minori vicini, mentre L’ALTRO sarebbe meglio che mantenesse la distanza di sicurezza (può sembrare strano ma dobbiamo pensare che il principio base è di evitare qualsiasi assembramento).

Ora, fin dove posso andare per fare attività sportiva o motoria? Anche fuori dal mio Comune, si può, e anche 'distante' specifica la Presidenza del Consiglio, quindi fino al limite della Regione al massimo, ma è chiaro che non deve diventare una ‘scusa’ per fare alla fine ‘una gita’: si rischia fortemente la sanzione! Perciò, se ho un parco cittadino o un bosco vicino non ne vado a cercare altri a 50 km di distanza! Diverso è se pratico uno sport (individuale) che ha bisogno di appositi scenari: viene in mente la mountain-bike o la canoa. In questi casi si può andare fino al limite di Regione per cercare lo spazio attrezzato e a norma più vicino, ma, in ogni caso, non si può andare fuori Regione. Posso, in tutti i casi, raggiungere il luogo per fare attività sportiva o motoria sia con l'auto che con i mezzi pubblici.

In Piemonte, infine, è permesso l'allenamento e addestramento di cavalli nei maneggi, per una sola persona alla volta e per non più di 120 minuti.

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